Art. 8
Segreto d'ufficio
In vigore dal 26 ott 2005
Segreto d'ufficio
Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dalle autorità competenti salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. La trasmissione delle informazioni è tuttavia consentita se le autorità competenti sono tenute a divulgarle in virtù delle norme vigenti, in particolare nell'ambito di procedimenti giudiziari. La divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.
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