Art. 7

Passaporti per gli animali

In vigore dal 21 ott 2005
Passaporti per gli animali 1.   A norma dell’, l’autorità competente rilascia per ogni animale presente nel circo diverso da quelli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo un passaporto conforme al modello di cui all’allegato III. 2.   A norma dell’, l’autorità competente rilascia per i volatili e i roditori presenti nel circo un passaporto collettivo conforme al modello di cui all’allegato IV. 3.   I cani, i gatti e i furetti presenti nel circo sono soggetti alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dal regolamento (CE) n. 998/2003. 4.   Gli equidi presenti nel circo sono soggetti alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dalla decisione 93/623/CEE.
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Passaporti per gli animali (Art. 7 Regolamento (UE) 2005/1739) — Testo vigente | Portale Normativo