Art. 7
Passaporti per gli animali
In vigore dal 21 ott 2005
Passaporti per gli animali
1. A norma dell’, l’autorità competente rilascia per ogni animale presente nel circo diverso da quelli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo un passaporto conforme al modello di cui all’allegato III.
2. A norma dell’, l’autorità competente rilascia per i volatili e i roditori presenti nel circo un passaporto collettivo conforme al modello di cui all’allegato IV.
3. I cani, i gatti e i furetti presenti nel circo sono soggetti alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dal regolamento (CE) n. 998/2003.
4. Gli equidi presenti nel circo sono soggetti alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dalla decisione 93/623/CEE.
Storico versioni
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