Art. 5
Registro degli animali
In vigore dal 21 ott 2005
Registro degli animali
Il registro degli animali presenti nel circo, di cui all’, paragrafo 3, lettera b), è conforme con il modello indicato nell’allegato I e reca il numero di registrazione di cui all’, paragrafo 3, lettera a). Ogni pagina reca timbro e firma del veterinario ufficiale, apposti prima del rilascio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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