Art. 6
Registro delle località
In vigore dal 21 ott 2005
Registro delle località
Il registro delle località, di cui all’, paragrafo 3, lettera c), è conforme al modello indicato nell’allegato II e reca il numero di registrazione di cui all’, paragrafo 3, lettera a). Ogni voce reca timbro e firma del veterinario ufficiale, apposti prima di ogni spostamento di cui all’.
Storico versioni
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