Art. 9

Norme per gli spostamenti dei circhi tra Stati membri

In vigore dal 21 ott 2005
Norme per gli spostamenti dei circhi tra Stati membri 1.   Prima che un circo si sposti in un altro Stato membro, il veterinario ufficiale dello Stato membro di partenza provvede a: a) verificare che il luogo di partenza non sia soggetto ad ulteriori restrizioni in materia di salute animale con riguardo a una malattia a cui un animale presente nel circo è ricettivo; b) nei dieci giorni lavorativi precedenti alla partenza, controllare clinicamente tutti gli animali presenti nel circo per accertarne lo stato di buona salute; c) verificare che il registro degli animali presenti nel circo di cui all’, paragrafo 3, lettera b), sia completo e aggiornato alla data del controllo; d) verificare che i passaporti degli animali presenti nel circo siano aggiornati. 2.   Se tutte le condizioni stabilite nel paragrafo 1 sono soddisfatte, il veterinario ufficiale dichiara che il circo è autorizzato a spostarsi nei dieci giorni lavorativi successivi, apponendo la propria firma e il proprio timbro nell’ultima colonna del registro delle località di cui all’, paragrafo 3, lettera c).
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