Art. 8

Obblighi dell’operatore circense

In vigore dal 21 ott 2005
Obblighi dell’operatore circense 1.   Prima che il circo si sposti in un altro Stato membro, l’operatore circense provvede affinché: a) i registri di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e c), siano debitamente aggiornati; b) tutti gli animali presenti nel circo siano provvisti di passaporti debitamente aggiornati; c) almeno dieci giorni lavorativi prima della partenza, l’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il circo venga informata dell’intenzione di quest’ultimo di spostarsi in un altro Stato membro. 2.   L’operatore circense provvede affinché ogni animale presente nel circo sia tenuto in modo tale da impedire contatti diretti e indiretti con eventuali animali non registrati a norma del presente regolamento. 3.   L’operatore circense provvede affinché tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e c), siano conservate per almeno cinque anni.
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