Art. 4

Registrazione dei circhi

In vigore dal 21 ott 2005
Registrazione dei circhi 1.   Almeno quaranta giorni lavorativi prima che il circo si sposti per la prima volta in un altro Stato membro, l’operatore circense presenta per iscritto una richiesta di registrazione all’autorità competente dello Stato membro in cui il circo ha la propria residenza ufficiale o dello Stato membro in cui si trova. 2.   Dopo avere ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, l’autorità competente compie tutti i controlli necessari in conformità alle norme sanitarie previste dal presente regolamento. 3.   Se le norme di cui al paragrafo 2 sono rispettate, l’autorità competente rilascia: a) un numero di registrazione unico per il circo le cui prime cifre corrispondono al codice ISO dello Stato membro; b) un registro degli animali presenti nel circo in conformità all’; c) un registro delle località in conformità all’; d) passaporti per gli animali in conformità all’. 4.   L’autorità competente tiene un registro di tutti i documenti rilasciati a norma del paragrafo 3.
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