Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 ott 2005
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «circo», un’esibizione itinerante o una fiera che include uno o più animali; 2) «animale», un animale delle specie elencate nell’allegato A della direttiva 92/65/CEE, tenuto per essere esibito al pubblico con finalità d’intrattenimento o pedagogiche; 3) «operatore circense», il proprietario del circo, il suo agente o un’altra persona su cui incombe l’intera responsabilità del circo; 4) «veterinario ufficiale», il veterinario ufficiale di cui all’, paragrafo 7, della direttiva 90/425/CEE.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1739) — Testo vigente | Portale Normativo