Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 ott 2005
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«circo», un’esibizione itinerante o una fiera che include uno o più animali;
2)
«animale», un animale delle specie elencate nell’allegato A della direttiva 92/65/CEE, tenuto per essere esibito al pubblico con finalità d’intrattenimento o pedagogiche;
3)
«operatore circense», il proprietario del circo, il suo agente o un’altra persona su cui incombe l’intera responsabilità del circo;
4)
«veterinario ufficiale», il veterinario ufficiale di cui all’, paragrafo 7, della direttiva 90/425/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1739:oj#art-2