Art. 1

Oggetto e campo d’applicazione

In vigore dal 21 ott 2005
Oggetto e campo d’applicazione In deroga al capitolo II della direttiva 92/65/CEE, il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie applicabili alla circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri. Le norme sui circhi si applicano mutatis mutandis alle esibizioni di animali. Il presente regolamento si applica fatte salve: a) le misure applicabili agli animali ricettivi alla rabbia in alcuni Stati membri secondo quanto disposto dalla direttiva 92/65/CEE, , paragrafo 4; b) le norme pertinenti in materia di certificazione contenute nella legislazione che attua il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1739:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Oggetto e campo d’applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2005/1739) — Testo vigente | Portale Normativo