Art. 9
Linee guida
In vigore dal 28 set 2005
Linee guida
1. Ove opportuno, le linee guida riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano quanto segue:
a)
dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma dell';
b)
dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma dell';
c)
dettagli sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma dell'.
2. Le linee guida relative ai punti elencati nel paragrafo 1 sono stabilite nell'allegato. Possono essere modificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
3. L'applicazione e la modifica delle linee guida adottate a norma del presente regolamento rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1775:oj#art-9