Art. 5

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione

In vigore dal 28 set 2005
Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione 1.   La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all', paragrafo 3, è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete. 2.   I gestori dei sistemi di trasporto applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che devono: a) fornire segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica e agevolare gli investimenti in nuove infrastrutture; b) garantire la compatibilità con i meccanismi del mercato, compresi i mercati locali e i «trading hubs» e, nel contempo, essere flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato diverse; c) essere compatibili con i regimi di accesso alla rete degli Stati membri. 3.   Quando i gestori dei sistemi di trasporto concludono nuovi contratti di trasporto o rinegoziano contratti di trasporto esistenti, tali contratti tengono conto dei seguenti principi: a) in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile; b) gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario. Gli Stati membri possono richiedere la notifica o l'informazione del gestore dei sistemi di trasporto da parte degli utenti della rete. 4.   Quando la capacità prevista da contratti di trasporto esistenti rimane non usata e si verifica congestione contrattuale, i gestori dei sistemi di trasporto applicano il paragrafo 3 a meno che tale misura non violi le clausole dei contratti di trasporto esistenti. Qualora detta misura comporti una violazione dei contratti di trasporto esistenti, i gestori dei sistemi di trasporto, previa consultazione delle autorità competenti, presentano all'utente della rete una richiesta affinché le capacità non usate siano utilizzate sul mercato secondario a norma del paragrafo 3. 5.   In caso di congestione fisica, il gestore dei sistemi di trasporto o, se del caso, le autorità di regolamentazione applicano meccanismi di attribuzione delle capacità trasparenti e non discriminatori.
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