Art. 7

Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio

In vigore dal 28 set 2005
Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio 1.   Le regole di bilanciamento sono elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e sono basate su criteri obiettivi. Dette regole riflettono le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone. 2.   In caso di sistemi di bilanciamento non basati sul mercato, i livelli di tolleranza sono stabiliti in modo da riflettere le variazioni stagionali o da comportare un livello di tolleranza più elevato rispetto alle variazioni stagionali e da riflettere le capacità tecniche effettive del sistema di trasporto. Detti livelli devono riflettere le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone. 3.   Nella misura del possibile, gli oneri di sbilancio rispecchiano i costi, fornendo allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas. Essi evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti. Le metodologie di calcolo per gli oneri di sbilancio e le tariffe definitive sono rese pubbliche dalle autorità competenti o dal gestore dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi. 4.   I gestori dei sistemi di trasporto possono irrogare sanzioni pecuniarie agli utenti della rete i cui conferimenti e prelievi dal sistema di trasporto non sono in equilibrio secondo le norme di bilanciamento di cui al paragrafo 1. 5.   Le sanzioni pecuniarie che superano i costi di bilanciamento effettivamente sostenuti purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, sono prese in considerazione nel calcolo delle tariffe in un modo che non riduca l'interesse al bilanciamento e sono approvate dalle autorità competenti. 6.   Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare tempestivamente misure correttive, i gestori dei sistemi di trasporto forniscono informazioni on line sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento dell'utente della rete. Il livello di informazioni fornite riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto. Gli eventuali oneri per la comunicazione di dette informazioni sono approvati dalle autorità competenti e sono resi pubblici dal gestore dei sistemi di trasporto. 7.   Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto si adoperino per armonizzare sistemi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas.
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