Art. 6

Obblighi di trasparenza

In vigore dal 28 set 2005
Obblighi di trasparenza 1.   I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie per gli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete. 2.   Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete del gas, i gestori dei sistemi di trasporto o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe. 3.   Per i servizi forniti, ciascun gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti rilevanti, compresi i punti di entrata e di uscita, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile impiego. 4.   I punti pertinenti di un sistema di trasporto sul quale devono essere rese pubbliche informazioni devono essere approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete. 5.   Quando un gestore dei sistemi di trasporto ritiene di non poter rendere pubblici tutti i dati richiesti per motivi di riservatezza, chiede alle autorità competenti l'autorizzazione a limitare la pubblicazione per quanto riguarda il punto o i punti in questione. Le autorità competenti rilasciano o rifiutano l'autorizzazione caso per caso, tenendo conto in particolare dell'esigenza di tutelare il legittimo interesse alla riservatezza commerciale e dell'obiettivo di creare un mercato interno del gas competitivo. Se l'autorizzazione è concessa, la capacità disponibile è pubblicata senza indicare i dati numerici che risulterebbero lesivi della riservatezza. Non sono rilasciate autorizzazioni di cui al presente paragrafo se tre o più utenti della rete hanno stabilito per contratto la capacità allo stesso punto. 6.   I gestori dei sistemi di trasporto diffondono le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.
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