Art. 4

Servizi di accesso per i terzi

In vigore dal 28 set 2005
Servizi di accesso per i terzi 1.   I gestori dei sistemi di trasporto: a) garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete. In particolare, qualora un gestore dei sistemi di trasporto offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni e in termini contrattuali equivalenti, usando contratti di trasporto armonizzati o un codice di rete comune approvato dall'autorità competente secondo la procedura di cui all'articolo 25 della direttiva 2003/55/CE; b) forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione; c) offrono agli utenti della rete servizi a lungo e a breve termine. 2.   I contratti di trasporto sottoscritti, con data di inizio non standard o di durata inferiore a un contratto annuale di trasporto standard, non implicano tariffe arbitrariamente più elevate o più basse che non rispecchino il valore di mercato del servizio, secondo i principi di cui all', paragrafo 1. 3.   Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi alla rete a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire indebiti ostacoli di alcun tipo per entrare nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.
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