Art. 8
Scambio di diritti di capacità
In vigore dal 28 set 2005
Scambio di diritti di capacità
Ciascun gestore dei sistemi di trasporto adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio. Ciascun gestore in questione elabora contratti di trasporto armonizzati e procedure riguardanti il mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti della rete. I contratti di trasporto armonizzati e le procedure sono notificati alle autorità di regolamentazione.
Storico versioni
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