Art. 8

Scambio di diritti di capacità

In vigore dal 28 set 2005
Scambio di diritti di capacità Ciascun gestore dei sistemi di trasporto adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio. Ciascun gestore in questione elabora contratti di trasporto armonizzati e procedure riguardanti il mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti della rete. I contratti di trasporto armonizzati e le procedure sono notificati alle autorità di regolamentazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1775:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo