Art. 7
Misure di esecuzione
In vigore dal 6 lug 2005
Misure di esecuzione
Le misure di esecuzione sono stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Tali misure includono:
a)
la determinazione del calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G ai sensi dell', paragrafo 2;
b)
la richiesta dell'articolazione per settore di contropartita delle operazioni specificate nell'allegato ai sensi dell', paragrafo 2;
c)
la revisione del calendario delle trasmissioni trimestrali ai sensi dell', paragrafo 4;
d)
la modifica della percentuale (1 %) del totale comunitario ai fini della determinazione dell'obbligo di trasmissione di dati per tutti i settori istituzionali ai sensi dell', paragrafo 3;
e)
la definizione di standard di qualità dei dati ai sensi dell', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1161:oj#art-7