Art. 7

Misure di esecuzione

In vigore dal 6 lug 2005
Misure di esecuzione Le misure di esecuzione sono stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Tali misure includono: a) la determinazione del calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G ai sensi dell', paragrafo 2; b) la richiesta dell'articolazione per settore di contropartita delle operazioni specificate nell'allegato ai sensi dell', paragrafo 2; c) la revisione del calendario delle trasmissioni trimestrali ai sensi dell', paragrafo 4; d) la modifica della percentuale (1 %) del totale comunitario ai fini della determinazione dell'obbligo di trasmissione di dati per tutti i settori istituzionali ai sensi dell', paragrafo 3; e) la definizione di standard di qualità dei dati ai sensi dell', paragrafo 1.
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