Art. 2
Trasmissione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale
In vigore dal 6 lug 2005
Trasmissione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale come specificato in allegato, ad esclusione in un primo tempo delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G.
2. Un calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G e qualsiasi decisione di richiedere, per le operazioni elencate nell'allegato, un'articolazione per settore di contropartita sono adottati conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2. Ogni decisione in tal senso è adottata solo dopo che la Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento a norma dell'.
3. I dati trimestrali di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione al più tardi 90 giorni di calendario dopo la fine del trimestre cui i dati si riferiscono. Durante un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i dati trimestrali di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione al più tardi 95 giorni di calendario dopo la fine del trimestre cui i dati si riferiscono. Contemporaneamente è trasmessa anche qualsiasi revisione dei dati relativi ai trimestri precedenti.
4. Il termine di trasmissione specificato al paragrafo 3 può essere modificato di un massimo di cinque giorni secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
5. La prima trasmissione di dati trimestrali è quella dei dati per il terzo trimestre del 2005. Gli Stati membri trasmettono tali dati entro il 3 gennaio 2006. Questa prima trasmissione include i dati retrospettivi per i periodi dal primo trimestre del 1999.
Storico versioni
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