Art. 3
Obblighi in merito alla trasmissione dei dati
In vigore dal 6 lug 2005
Obblighi in merito alla trasmissione dei dati
1. Tutti gli Stati membri trasmettono i dati specificati nell'allegato con riguardo al settore del resto del mondo (S.2) e al settore delle amministrazioni pubbliche (S.13). Uno Stato membro il cui prodotto interno lordo a prezzi correnti è normalmente superiore all'1 % del corrispondente totale comunitario trasmette i dati precisati nell'allegato per tutti i settori istituzionali.
2. La Commissione determina la percentuale del prodotto interno lordo complessivo della Comunità a prezzi correnti rappresentata normalmente dal prodotto interno lordo di uno Stato membro, come specificato al paragrafo 1, sulla base della media aritmetica dei dati annuali relativi agli ultimi tre anni trasmessi dagli Stati membri.
3. La percentuale (1 %) del totale comunitario di cui al paragrafo 1 può essere modificata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
4. Deroghe al presente regolamento possono essere accettate dalla Commissione nel caso in cui i sistemi statistici nazionali necessitino di considerevoli adeguamenti. Tali deroghe hanno una durata non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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