Art. 5
Fonti dei dati e requisiti di coerenza
In vigore dal 6 lug 2005
Fonti dei dati e requisiti di coerenza
1. Gli Stati membri elaborano i dati di cui al presente regolamento attingendo a tutte le fonti ritenute pertinenti, dando priorità alle informazioni dirette quali quelle ricavate da fonti amministrative o da indagini sulle imprese e sulle famiglie.
Se tali informazioni dirette, in particolare per i dati retrospettivi di cui all', paragrafo 5, non possono essere rilevate, è ammessa la trasmissione di accurati dati stimati.
2. I dati trasmessi dagli Stati membri ai fini del presente regolamento sono coerenti con i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche e con i principali aggregati trimestrali del totale dell'economia trasmessi alla Commissione nel quadro del programma di trasmissione di dati del regolamento SEC.
3. I dati trimestrali trasmessi dagli Stati membri ai fini del presente regolamento sono conformi ai corrispondenti dati annuali trasmessi nel contesto del programma di trasmissione di dati del regolamento SEC.
Storico versioni
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