Art. 6
Standard di qualità e relazioni
In vigore dal 6 lug 2005
Standard di qualità e relazioni
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo della qualità dei dati trasmessi onde soddisfare standard di qualità comuni da definire in conformità della procedura di cui all', paragrafo 2.
2. Entro un anno dalla loro prima trasmissione di dati gli Stati membri forniscono alla Commissione una descrizione aggiornata delle fonti, dei metodi e dei trattamenti statistici utilizzati.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle principali modifiche metodologiche o di altra natura suscettibili di influenzare i dati trasmessi entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica in questione.
Storico versioni
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