Art. 9
Relazione sull'applicazione
In vigore dal 6 lug 2005
Relazione sull'applicazione
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.
In particolare la relazione:
a)
fornisce informazioni sulla qualità delle statistiche elaborate;
b)
valuta i benefici derivanti alla Comunità, agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori di dati statistici dall'elaborazione delle statistiche in questione in rapporto ai relativi costi;
c)
individua le possibilità di potenziale miglioramento e gli emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1161:oj#art-9