Art. 9

Relazione sull'applicazione

In vigore dal 6 lug 2005
Relazione sull'applicazione Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. In particolare la relazione: a) fornisce informazioni sulla qualità delle statistiche elaborate; b) valuta i benefici derivanti alla Comunità, agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori di dati statistici dall'elaborazione delle statistiche in questione in rapporto ai relativi costi; c) individua le possibilità di potenziale miglioramento e gli emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti.
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