Art. 6
In vigore dal 30 giu 2005
1. Le domande di titolo d’importazione possono essere presentate dal lunedì al venerdì di ogni settimana. Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti del settore dello zucchero, ripartiti per codici NC a otto cifre, per i quali sono state presentate domande di titoli d’importazione durante la settimana precedente.
Le comunicazioni di cui al primo comma sono effettuate con mezzi elettronici utilizzando appositi moduli trasmessi agli Stati membri dalla Commissione.
2. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono state presentate domande di titoli d’importazione.
3. Se le domande di titolo presentate per uno dei contingenti tariffari di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2000 superano il livello di tale contingente, la Commissione sospende la presentazione di nuove domande per il suddetto contingente per il periodo di importazione in corso, fissa un coefficiente uniforme di riduzione da applicare e informa gli Stati membri che è stato raggiunto il limite di cui trattasi.
4. Se in seguito all’applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 3 il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo è inferiore al quantitativo oggetto della domanda, la domanda di titolo può essere ritirata entro tre giorni lavorativi dall’adozione delle misure suddette. In caso di ritiro la cauzione viene svincolata immediatamente.
5. Le licenze sono rilasciate il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le misure adottate dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3.
6. Se, in seguito all’applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 3, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo d’importazione è inferiore al quantitativo oggetto della domanda, l’importo della cauzione è ridotto in proporzione.
Storico versioni
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