Art. 5
In vigore dal 30 giu 2005
La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:
a)
nella casella 8, «Albania», «Bosnia-Erzegovina» o «Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo», con la menzione «sì» contrassegnata da una crocetta. I titoli d’importazione sono validi soltanto per prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina o della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo;
b)
nella casella 20, per l’Albania, una delle diciture riportate nella parte A dell’allegato II;
c)
nella casella 20, per la Bosnia-Erzegovina, una delle diciture riportate nella parte B dell’allegato II;
d)
nella casella 20, per la Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, una delle diciture riportate nella parte C dell’allegato II.
Storico versioni
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