Art. 4

In vigore dal 30 giu 2005
1.   Le domande di titolo d’importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri. 2.   La domanda di titolo d’importazione è corredata dei seguenti documenti: a) prova che il richiedente ha costituito una cauzione di importo pari a 2 EUR/100 kg; b) nel caso delle importazioni dalla Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, l’originale più una copia del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, conforme al modello riportato nell’allegato I, per un quantitativo pari al quantitativo oggetto della domanda di titolo di importazione. L’originale del titolo di esportazione è conservato dall’autorità competente dello Stato membro.
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