Art. 3
In vigore dal 30 giu 2005
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«anno di importazione» il periodo che va dal 1o luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo;
b)
«giorno lavorativo» un giorno lavorativo per gli uffici della Commissione a Bruxelles.
Storico versioni
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