Art. 1
In vigore dal 30 giu 2005
1. Il presente regolamento stabilisce modalità dettagliate di applicazione per le importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alle voci n. 1701 e n. 1702 della nomenclatura combinata originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia-Montenegro, compreso il Kosovo, soggetti ai contingenti tariffari annuali a dazio zero di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2000.
2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette alla presentazione di una licenza di importazione recante per ciascun contingente il numero d’ordine di seguito indicato:
—
09.4324 per il contingente di 1 000 tonnellate (peso netto) di prodotti del settore dello zucchero originari dell’Albania,
—
09.4325 per il contingente di 12 000 tonnellate (peso netto) di prodotti del settore dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina,
—
09.4326 per il contingente di 180 000 tonnellate (peso netto) di prodotti del settore dello zucchero originari della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1004:oj#art-1