Art. 1

In vigore dal 30 giu 2005
1.   Il presente regolamento stabilisce modalità dettagliate di applicazione per le importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alle voci n. 1701 e n. 1702 della nomenclatura combinata originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia-Montenegro, compreso il Kosovo, soggetti ai contingenti tariffari annuali a dazio zero di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2000. 2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette alla presentazione di una licenza di importazione recante per ciascun contingente il numero d’ordine di seguito indicato: — 09.4324 per il contingente di 1 000 tonnellate (peso netto) di prodotti del settore dello zucchero originari dell’Albania, — 09.4325 per il contingente di 12 000 tonnellate (peso netto) di prodotti del settore dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina, — 09.4326 per il contingente di 180 000 tonnellate (peso netto) di prodotti del settore dello zucchero originari della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo.
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