Art. 8
In vigore dal 30 giu 2005
1. In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene apposta la cifra «0».
2. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.
Storico versioni
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