Art. 34
Destinazione specifica delle entrate provenienti dagli Stati membri
In vigore dal 21 giu 2005
Destinazione specifica delle entrate provenienti dagli Stati membri
1. Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell' del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002:
a)
gli importi che, in applicazione degli del presente regolamento, devono essere versati al bilancio comunitario, inclusi i relativi interessi;
b)
gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (15).
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono versati nel bilancio comunitario e, in caso di riutilizzazione, usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o rispettivamente del FEASR.
Storico versioni
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