Art. 36

Accesso alle informazioni

In vigore dal 21 giu 2005
Accesso alle informazioni 1.   Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario, compresi i controlli in loco. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, allorché questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR. 3.   Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate, a norma degli , e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in seguito a tali irregolarità.
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