Art. 37

Controlli in loco

In vigore dal 21 giu 2005
Controlli in loco 1.   Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e delle disposizioni dell'articolo 248 del trattato nonché qualsiasi controllo eseguito in base all'articolo 279 del trattato, la Commissione può organizzare controlli in loco allo scopo di verificare, in particolare: a) la conformità delle prassi amministrative alle norme comunitarie; b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR; c) le modalità secondo le quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR. Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR. I poteri di controllo di cui sopra non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente individuati dalla normativa nazionale. Le persone incaricate dalla Commissione non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi della normativa interna dello Stato membro. Hanno tuttavia accesso alle informazioni in tal modo ottenute. 2.   La Commissione avvisa in tempo utile, prima del controllo, lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio avrà luogo il controllo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato. Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, alle quali possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa incaricate. Per migliorare le verifiche, la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, associare le amministrazioni di detti Stati membri a determinati controlli o a determinate indagini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1290:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo