Art. 7
Condizioni dei versamenti e documenti giustificativi
In vigore dal 28 feb 2005
Condizioni dei versamenti e documenti giustificativi
1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all’ viene versato sulla base dei seguenti elementi:
a)
una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria presentata in conformità del paragrafo 2 del presente articolo;
b)
i documenti giustificativi di cui all’allegato V, da cui risultino i costi delle diverse azioni per le quali viene richiesto il contributo comunitario;
c)
una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui gli animali sono stati abbattuti o distrutti;
d)
all’occorrenza, i risultati dei controlli di cui all’.
A richiesta, i documenti giustificativi di cui al punto b) e tutte le informazioni pertinenti, anche di natura commerciale, sono messi a disposizione della Commissione per eventuali controlli in loco svolti dalla stessa.
2. La parte «indennizzo adeguato» della relazione finanziaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), deve essere presentata sotto forma di file informatico secondo il formato previsto dall’allegato III entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della decisione specifica riguardante la messa a disposizione del contributo finanziario.
La parte «costi operativi» della relazione finanziaria di cui al paragrafo 1, punto a), è presentata sotto forma di file informatico a norma dell’allegato IV entro sei mesi a decorrere dalla data di accertamento dell’ultimo focolaio.
La Commissione può prorogare i termini stabiliti nel primo e secondo comma, qualora gli Stati membri adducano motivazioni obiettive e fondate.
3. Gli Stati membri adottano, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, i provvedimenti necessari per:
a)
verificare l’effettività e la regolarità delle operazioni finanziate per eradicare la malattia;
b)
prevenire e perseguire le irregolarità;
c)
recuperare le somme perdute in seguito ad irregolarità o negligenze;
d)
procedere all’indennizzo rapido ed adeguato dei proprietari di cui all’artico 3, punto a);
e)
organizzare in anticipo modalità di attivazione e di acquisto pubblico dei servizi e delle attrezzature del caso indispensabili per la gestione delle crisi, per quanto riguarda segnatamente l’abbattimento degli animali, il trasporto, la distruzione delle carcasse, delle uova e dei prodotti, la pulitura e la disinfezione, ai fini di una buona gestione finanziaria delle proprie spese.
Gli Stati membri informano la Commissione, a richiesta di quest’ultima, circa i provvedimenti presi a tale scopo.
4. La domanda ufficiale di rimborso indica in ogni caso la situazione relativa ai procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali riguardanti le operazioni finanziate, in particolare i casi non conclusi, gli importi finanziari in questione ed i motivi di tali procedimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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