Art. 3
Spese ammissibili alla partecipazione finanziaria della Comunità
In vigore dal 28 feb 2005
Spese ammissibili alla partecipazione finanziaria della Comunità
Lo Stato membro beneficia di una partecipazione finanziaria della Comunità per:
a)
l'indennizzo rapido ed adeguato dei proprietari costretti a procedere all’abbattimento obbligatorio di loro animali, ovvero alla distruzione obbligatoria delle` uova, a norma dell’, paragrafo 2, primo e settimo trattino, e dell’, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione 90/424/CEE;
b)
le spese operative pagate e connesse ai provvedimenti obbligatori di abbattimento e di distruzione degli animali e dei prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali e alla pulizia e alla disinfezione o, all’occorrenza, alla distruzione degli impianti contaminati, a norma dell’, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, e dell’, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e lettera b), della decisione 90/424/CEE;
c)
le spese pagate e connesse ad altri provvedimenti, adottati nell’ambito ed a norma di decisioni specifiche che prevedano la partecipazione finanziaria della Comunità in particolare le spese relative ad eventuali provvedimenti di vaccinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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