Art. 4
Calcolo del valore massimo ammissibile dell’indennità per animale
In vigore dal 28 feb 2005
Calcolo del valore massimo ammissibile dell’indennità per animale
1. Il valore unitario per animale o prodotto di cui si tiene conto ai fini del calcolo della partecipazione finanziaria della Comunità è limitato al valore unitario medio calcolato in base all’importo totale dell’indennizzo corrisposto per gli animali o i prodotti interessati, diviso per il numero degli animali o dei prodotti stessi. Tale importo non può eccedere i seguenti massimali:
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900 EUR per bovino abbattuto,
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125 EUR per suino abbattuto,
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100 EUR per ovino o caprino abbattuto,
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2,20 EUR per gallina ovaiola abbattuta e 1,20 EUR per gallina da carne abbattuta,
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0,20 EUR per uovo da cova distrutto e 0,04 EUR per uovo da consumo distrutto.
Quando il valore unitario medio calcolato oltrepassi i massimali di cui al primo comma ed i prezzi di mercato comunicati dallo Stato membro a norma dell’, paragrafo 1, nonché le osservazioni effettuate nel corso dei controlli di cui all’ lo giustifichino, la Commissione assume il valore calcolato come base per il calcolo della partecipazione comunitaria.
2. I massimali di cui al paragrafo 1 sono aggiornati e completati dalla Commissione per tutte le categorie di animali e di prodotti o per parte di esse, in considerazione dell’andamento delle condizioni del mercato e in particolare del tasso d’inflazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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