Art. 10

Controlli

In vigore dal 28 feb 2005
Controlli In collaborazione con le autorità competenti la Commissione può effettuare controlli sull’applicazione dei provvedimenti di cui all’ ed all’, paragrafo 3, e sull’ammissibilità delle relative spese, nonché controlli in loco nello Stato membro. I controlli possono consistere segnatamente in controlli documentali e nella verifica della coerenza dei fascicoli contabili per quanto riguarda i prezzi, il numero, l’età ed il peso degli animali, data di deposizione delle uova, fatture recenti, registri delle aziende zootecniche, bollette di carico e di trasporto.
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