Art. 10
Controlli
In vigore dal 28 feb 2005
Controlli
In collaborazione con le autorità competenti la Commissione può effettuare controlli sull’applicazione dei provvedimenti di cui all’ ed all’, paragrafo 3, e sull’ammissibilità delle relative spese, nonché controlli in loco nello Stato membro.
I controlli possono consistere segnatamente in controlli documentali e nella verifica della coerenza dei fascicoli contabili per quanto riguarda i prezzi, il numero, l’età ed il peso degli animali, data di deposizione delle uova, fatture recenti, registri delle aziende zootecniche, bollette di carico e di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:349:oj#art-10