Art. 9

Riduzioni delle spese ammissibili

In vigore dal 28 feb 2005
Riduzioni delle spese ammissibili 1.   Il mancato rispetto, da parte delle autorità interessate, dei termini di cui all’ può comportare una riduzione delle spese ammissibili fino al 5 %, in funzione della qualità dell’informazione raccolta e delle dimensioni dell’epizoozia dichiarata. 2.   Il ritardo rispetto ai termini di presentazione di cui all’, paragrafo 2, comporta una riduzione del contributo finanziario della Comunità del 25 % per ciascun mese civile di ritardo. 3.   Laddove le autorità competenti effettuino pagamenti degli indennizzi al di fuori del termine previsto dall’, lettera a), si applicano le norme seguenti: a) 25 % di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni successivi all’abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova; b) 50 % di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni successivi all’abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova; c) 75 % di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni successivi all’abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova; d) 100 % di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati oltre 135 giorni successivi all’abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova. La Commissione può tuttavia applicare uno scaglionamento differente dei termini e/o tassi di riduzione inferiori o nulli nel caso in cui gli Stati membri adducano giustificazioni obiettive e fondate. 4.   In caso di contestazione dell’indennizzo da parte dei beneficiari, i termini di cui al paragrafo 3 vengono sospesi per i casi di cui trattasi.
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