Art. 6

Informazioni preliminari per la concessione della partecipazione finanziaria della Comunità

In vigore dal 28 feb 2005
Informazioni preliminari per la concessione della partecipazione finanziaria della Comunità 1.   Quando sul territorio di uno Stato membro si verifichi una delle situazioni contemplate dall’, paragrafo 1, tale Stato informa la Commissione, entro 30 giorni dalla conferma ufficiale del primo focolaio, in merito alle categorie di animali o di prodotti interessati e ai prezzi di mercato constatati per ognuna di tali categorie. 2.   Entro due mesi dalla conferma ufficiale del primo focolaio e successivamente ogni due mesi lo Stato membro trasmette, sotto forma di file informatico avente il formato prescritto dall’allegato IIa, le seguenti informazioni fondamentali sul costo degli indennizzi: il numero di animali abbattuti per categoria, ovvero il numero di uova distrutte, nonché l’importo totale degli indennizzi già concessi per ciascuna categoria. 3.   Entro tre mesi dalla conferma ufficiale del primo focolaio e in seguito ogni due mesi lo Stato membro trasmette, sotto forma di file informatico avente il formato prescritto dall’allegato IIb, le seguenti informazioni fondamentali sui costi operativi: gli importi pagati per l’abbattimento, il trasporto e la distruzione di carcasse, uova e latte, per la pulitura, la disinfezione e la disinfestazione degli impianti, nonché per la distruzione degli alimenti ed eventualmente delle attrezzature.
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