Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 28 feb 2005
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle partecipazioni finanziarie della Comunità di cui beneficiano gli Stati membri per le spese ammissibili previste dagli articoli da 3 a 5 del presente regolamento relativamente ai provvedimenti di eradicazione delle malattie nelle situazioni contemplate dall’, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, escluse le malattie che colpiscono gli equidi, nonché dall’, paragrafi 1 e 2, dall’, paragrafo 2, e dall’, paragrafo 1, della stessa decisione 90/424/CEE.
2. Fatta salva l’adozione di criteri supplementari di ammissibilità che possano essere stabiliti dalle decisioni di cui all’, paragrafo 4, all’, paragrafi 2 e 3, ed all’, paragrafo 4, della decisione 90/424/CEE (di seguito «decisioni specifiche»), l’applicazione del presente regolamento può essere estesa, nel quadro di tali decisioni, al finanziamento di provvedimenti non previsti dal paragrafo 1 del presente articolo, in particolare:
a)
al provvedimento d’indennizzo di cui all’, paragrafo 4, lettera a), punto v), della decisione 90/424/CEE in caso di vaccinazione,
b)
alle spese operative collegate ai provvedimenti di cui all’, paragrafo 2 bis, e dall’, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
3. Il presente regolamento non pregiudica il principio in base al quale l’ammissione ad una partecipazione finanziaria della Comunità delle spese sostenute e pagate dagli Stati membri è subordinata al rispetto delle norme comunitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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