Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 feb 2005
Definizioni Ai fini della presente decisione s’intende per: a) «indennizzo rapido ed adeguato»: il versamento, entro 90 giorni dall’abbattimento degli animali, di un’indennità corrispondente al prezzo di mercato; b) «prezzo di mercato»: il prezzo che il proprietario avrebbe potuto ottenere in condizioni normali per l’animale, immediatamente prima della sua contaminazione o del suo abbattimento, tenuto conto dell’idoneità, della qualità e dell’età; c) «spese ragionevoli»: le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature o servizi a prezzi non sproporzionati rispetto al prezzo di mercato in vigore prima dell’accertamento della malattia; d) «spese necessarie»: le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature o servizi di cui all’, paragrafo 2, o all’, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e lettera b), della decisione 90/424/CEE, di cui si siano dimostrati la natura e il rapporto diretto con le spese ammissibili di cui all’ del presente regolamento; e) «abbattimento obbligatorio»: gli abbattimenti obbligatori nei focolai dichiarati nonché gli abbattimenti preventivi (contatti, vicinanza, sospetto, vaccinazione soppressiva) che vengano espressamente ordinati od eseguiti sulla base di un rischio sanitario specifico. Le definizioni di cui alle lettere da a) a d) si applicano altresì nel caso di distruzione obbligatoria delle uova.
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