Art. 5

Calcolo della partecipazione comunitaria alle spese operative

In vigore dal 28 feb 2005
Calcolo della partecipazione comunitaria alle spese operative 1.   La partecipazione finanziaria della Comunità per le spese di cui all’, lettere b) e c), riguarda soltanto le spese necessarie e ragionevoli costituenti spese ammissibili ai sensi dell’allegato I. 2.   Il calcolo dell’importo della partecipazione finanziaria della Comunità deve escludere, dalle spese presentate dallo Stato membro, le seguenti spese: a) l’imposta sul valore aggiunto ed altre tasse; b) le retribuzioni dei dipendenti o degli agenti pubblici; c) le spese collegate all’impiego di beni pubblici, segnatamente per quanto riguarda i mezzi di trasporto, ad eccezione degli articoli di consumo; d) gli indennizzi risultanti da abbattimenti non obbligatori; e) gli indennizzi cumulati con altri sostegni comunitari, quali i premi di abbattimento, in violazione delle regole comunitarie; f) gli indennizzi connessi alla distruzione o al rinnovo degli edifici di produzione, i costi infrastrutturali ed i costi connessi alle perdite economiche ed alla disoccupazione derivanti dalla presenza della malattia o dal divieto di ripopolamento.
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