Art. 10 · Controlli

Art. 10

Controlli

In vigore dal 28 feb 2005
Controlli In collaborazione con le autorità competenti la Commissione può effettuare controlli sull’applicazione dei provvedimenti di cui all’ ed all’, paragrafo 3, e sull’ammissibilità delle relative spese, nonché controlli in loco nello Stato membro. I controlli possono consistere segnatamente in controlli documentali e nella verifica della coerenza dei fascicoli contabili per quanto riguarda i prezzi, il numero, l’età ed il peso degli animali, data di deposizione delle uova, fatture recenti, registri delle aziende zootecniche, bollette di carico e di trasporto.
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