Art. 7
Pagamento
In vigore dal 3 feb 2005
Pagamento
I pagamenti previsti dal programma sono corrisposti integralmente ai beneficiari, previo espletamento dei controlli di cui all', paragrafo 2, lettera f), una volta all'anno, durante il periodo compreso tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.
Storico versioni
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