Art. 2
Stesura del programma di sostegno
In vigore dal 3 feb 2005
Stesura del programma di sostegno
1. Lo Stato membro può decidere:
a)
di applicare uno stesso programma in tutte le regioni interessate,
oppure
b)
di applicare, se del caso, un programma diverso per ciascuna regione o ciascun gruppo di regioni.
Nel caso contemplato al primo comma, lettera b), lo Stato membro provvede ad assicurare la parità di trattamento tra i produttori interessati da uno stesso programma.
2. Il programma comprende in particolare:
a)
una descrizione del fabbisogno di consumo della regione o del gruppo di regioni interessate al momento dell'elaborazione del programma;
b)
una descrizione dettagliata di ciascuna azione progettata e dei relativi obiettivi;
c)
indicatori oggettivamente misurabili, calcolati all'inizio e alla fine di ogni anno di esecuzione del programma, che consentano di valutare il grado di realizzazione degli obiettivi e l'impatto delle singole azioni;
d)
le modalità di esecuzione di ciascuna azione, in particolare la tipologia e il numero stimato dei beneficiari, i criteri per l'assegnazione degli aiuti, gli importi preventivati per capo o per ettaro, le condizioni di ammissibilità, le categorie di animali, le superfici in questione, nonché uno scadenzario di esecuzione;
e)
il prospetto finanziario di ogni azione progettata;
f)
il sistema di controllo e di sanzioni predisposto per garantire la corretta esecuzione delle azioni progettate e delle relative spese, il quale fa riferimento per quanto possibile alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (8), disposizioni che devono essere espressamente richiamate in tale contesto.
3. Lo Stato membro può stornare da un'azione all'altra del programma una percentuale massima del 20 % dei fondi stanziati per ciascuna di esse, senza superare l'importo di cui all'.
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