Art. 6
Controlli
In vigore dal 3 feb 2005
Controlli
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del presente regolamento e la buona esecuzione del programma di cui all'. Essi mettono in atto i controlli e le sanzioni previsti dal programma secondo il disposto dell', paragrafo 2, lettera f).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:188:oj#art-6