Art. 6

Controlli

In vigore dal 3 feb 2005
Controlli Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del presente regolamento e la buona esecuzione del programma di cui all'. Essi mettono in atto i controlli e le sanzioni previsti dal programma secondo il disposto dell', paragrafo 2, lettera f).
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Art. 6 Regolamento (UE) 2005/188 — Controlli | Portale Normativo