Art. 5

Sviluppo della produzione locale

In vigore dal 3 feb 2005
Sviluppo della produzione locale 1.   Lo sviluppo della produzione locale è valutato in termini di evoluzione del patrimonio bovino, ovino e caprino di ogni regione o gruppo di regioni interessate. A questo scopo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno del corrente anno, i dati sulla situazione del patrimonio bovino, ovino e caprino di ogni regione o gruppo di regioni interessate, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente. 2.   Nei dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione la situazione di detto patrimonio rilevata al 1o gennaio 2003.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2005/188 — Sviluppo della produzione locale | Portale Normativo