Art. 7 · Pagamento

Art. 7

Pagamento

In vigore dal 3 feb 2005
Pagamento I pagamenti previsti dal programma sono corrisposti integralmente ai beneficiari, previo espletamento dei controlli di cui all', paragrafo 2, lettera f), una volta all'anno, durante il periodo compreso tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:188:oj#art-7