Art. 9

Aiuto per lo smercio di giovani bovini maschi nati nelle Azzorre

In vigore dal 3 feb 2005
Aiuto per lo smercio di giovani bovini maschi nati nelle Azzorre 1.   La domanda per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 22, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1453/2001 è presentata dal produttore che ha allevato per ultimo l'animale durante il periodo richiesto prima della spedizione. La domanda reca in particolare: a) il numero di identificazione dell'animale; b) una dichiarazione dello spedizioniere indicante la destinazione del capo. 2.   L'aiuto di cui all'articolo 22, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1453/2001 può essere erogato tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno in questione. 3.   Entro il 31 luglio di ogni anno, le autorità portoghesi comunicano alla Commissione, per l'anno civile precedente, il numero di capi per i quali l'aiuto è stato richiesto e concesso.
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