Art. 21

Manuali nazionali

In vigore dal 12 gen 2005
Manuali nazionali 1.   I manuali nazionali di corretta prassi, una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi dal settore dei mangimi: a) in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere toccati in modo sostanziale, quali autorità competenti e gruppi di utilizzatori; b) tenendo conto dei pertinenti codici di corretta prassi del Codex Alimentarius, e c) se riguardano la produzione primaria di mangimi, tenendo conto dei requisiti stabiliti nell'allegato I. 2.   Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al fine di garantire che: a) sono stati elaborati a norma del paragrafo 1; b) il loro contenuto risulta funzionale per i settori cui sono destinati; e c) costituiscono uno strumento atto a favorire l'osservanza degli nei settori e/o per i mangimi interessati. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i manuali nazionali. 4.   La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri.
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Manuali nazionali (Art. 21 Regolamento (UE) 2005/183) — Testo vigente | Portale Normativo