Art. 21
Manuali nazionali
In vigore dal 12 gen 2005
Manuali nazionali
1. I manuali nazionali di corretta prassi, una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi dal settore dei mangimi:
a)
in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere toccati in modo sostanziale, quali autorità competenti e gruppi di utilizzatori;
b)
tenendo conto dei pertinenti codici di corretta prassi del Codex Alimentarius,
e
c)
se riguardano la produzione primaria di mangimi, tenendo conto dei requisiti stabiliti nell'allegato I.
2. Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al fine di garantire che:
a)
sono stati elaborati a norma del paragrafo 1;
b)
il loro contenuto risulta funzionale per i settori cui sono destinati;
e
c)
costituiscono uno strumento atto a favorire l'osservanza degli nei settori e/o per i mangimi interessati.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i manuali nazionali.
4. La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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