Art. 4

Obblighi generali

In vigore dal 12 gen 2005
Obblighi generali 1.   Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo siano condotte conformemente alla normativa comunitaria, alla legislazione nazionale con essa compatibile nonché ai dettami della corretta prassi. Essi assicurano in particolare che soddisfino i pertinenti requisiti in materia di igiene stabiliti nel presente regolamento. 2.   Nell'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti gli agricoltori prendono misure e adottano procedure per mantenere al livello più basso ragionevolmente ottenibileil rischio di contaminazione biologica, chimica e fisica dei mangimi, degli animali e dei prodotti di origine animale.
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Obblighi generali (Art. 4 Regolamento (UE) 2005/183) — Testo vigente | Portale Normativo