Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 12 gen 2005
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica: a) alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato; b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti; c) alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) alla produzione domestica privata di mangimi: i) per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato; e ii) per gli animali non allevati per la produzione di alimenti; b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (9); c) alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti; d) alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco; e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia. 3.   Gli Stati membri possono stabilire le norme e gli orientamenti che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2. Tali norme e orientamenti nazionali assicurano il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.
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