Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 12 gen 2005
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a)
alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato;
b)
alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;
c)
alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
alla produzione domestica privata di mangimi:
i)
per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato;
e
ii)
per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
b)
alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (9);
c)
alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
d)
alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
e)
alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.
3. Gli Stati membri possono stabilire le norme e gli orientamenti che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2. Tali norme e orientamenti nazionali assicurano il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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