Art. 3
Definizioni
In vigore dal 12 gen 2005
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, fatte salve le seguenti definizioni specifiche:
a)
«igiene dei mangimi», le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e assicurare l'idoneità al consumo animale di un mangime, tenuto conto del suo uso previsto;
b)
«operatore del settore dei mangimi», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo;
c)
«additivi di mangimi», le sostanze o i microrganismi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (10);
d)
«stabilimento», un'unità di un'impresa nel settore dei mangimi;
e)
«autorità competente», l'autorità di uno Stato membro o di un paese terzo designata per effettuare i controlli ufficiali;
f)
«produzione primaria di mangimi», la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un semplice trattamento fisico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:183:oj#art-3